Cosa fa l'investigatore privato?
Quando si parla di investigazioni private c'è sempre la paura di trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli, col rischio di trovarsi implicati anche in denunce da parte della persona che vogliamo controllare.
Proprio per evitare tali evenienze è opportuno affidarsi ad investigatori privati esperti, persone che conoscono le normative che regolamentano il proprio lavoro e che dunque possono consigliarci al meglio sui passi da intraprendere rispettando la legge.
Il testo di riferimento in merito alle investigazioni private è il D.M. 269/2010 che dopo tanti anni di vuoto legislativo ha finalmente fatto chiarezza in materia, introducendo norme definite e certe relativamente all'operato degli investigatori privati.
Il D.M. 269/2010 ha innanzitutto introdotto importanti novità in merito ai requisiti professionali necessari per esercitare l'attività, la quale può essere svolta esclusivamente dopo il rilascio di un'apposita licenza da parte delle autorità competenti.
Il D.M. stabilisce che il soggetto che esercita attività di investigazione privata non può stabilire la propria sede sociale né nel proprio domicilio privato, né tanto meno in uno studio legale, ed infine elenca con chiarezza le modalità attraverso cui può svolgere nel pieno della legge il proprio lavoro d'investigazione.
Una delle prime situazioni pratiche regolamentate è quella concernente lo svolgimento di pedinamenti: tale attività di investigazione non va ad integrare quanto previsto dall'art. 660 del codice penale, anche qualora l'investigatore privato interferisse con la libertà delle persone ed anche se il pedinamento fosse sgradito alla persona pedinata.
Con la stessa ratio è stata normata anche l'attività di pedinamento svolta mediante l'utilizzo di apparecchiature satellitari di localizzazione (comunemente noti come GPS). Un'attività di pedinamento svolta tramite gps, al fine di controllare gli spostamenti di una persona, non è affatto paragonabile ad un'attività d'intercettazione delle comunicazioni private, dunque può essere svolta dall'investigatore privato.
Ogni attività di pedinamento deve essere ovviamente corredata da documentazione fotografica o da videoregistrazioni: tale attività può essere svolta dall'investigatore privato anche con l'ausilio di collaboratori.
Per chiarire anche l'aspetto relativo ai soggetti coinvolti nell'attività legislativa, il D.M. 269/2010 distingue le varie figure che partecipano alle fasi dell'investigazione: investigatore privato titolare d'istituto, informatore commerciale titolare d'istituto, investigatore autorizzato dipendente e informatore autorizzato dipendente.