Cosa fa l'investigatore privato?

investigatore privatoQuando si parla di investigazioni private c'è sempre la paura di trovarsi di fronte a situazioni spiacevoli, col rischio di trovarsi implicati anche in denunce da parte della persona che vogliamo controllare.
Proprio per evitare tali evenienze è opportuno affidarsi ad investigatori privati esperti, persone che conoscono le normative che regolamentano il proprio lavoro e che dunque possono consigliarci al meglio sui passi da intraprendere rispettando la legge.
Il testo di riferimento in merito alle investigazioni private è il D.M. 269/2010 che dopo tanti anni di vuoto legislativo ha finalmente fatto chiarezza in materia, introducendo norme definite e certe relativamente all'operato degli investigatori privati.


Il D.M. 269/2010 ha innanzitutto introdotto importanti novità in merito ai requisiti professionali necessari per esercitare l'attività, la quale può essere svolta esclusivamente dopo il rilascio di un'apposita licenza da parte delle autorità competenti.
Il D.M. stabilisce che il soggetto che esercita attività di investigazione privata non può stabilire la propria sede sociale né nel proprio domicilio privato, né tanto meno in uno studio legale, ed infine elenca con chiarezza le modalità attraverso cui può svolgere nel pieno della legge il proprio lavoro d'investigazione.
Una delle prime situazioni pratiche regolamentate è quella concernente lo svolgimento di pedinamenti: tale attività di investigazione non va ad integrare quanto previsto dall'art. 660 del codice penale, anche qualora l'investigatore privato interferisse con la libertà delle persone ed anche se il pedinamento fosse sgradito alla persona pedinata.


Con la stessa ratio è stata normata anche l'attività di pedinamento svolta mediante l'utilizzo di apparecchiature satellitari di localizzazione (comunemente noti come GPS). Un'attività di pedinamento svolta tramite gps, al fine di controllare gli spostamenti di una persona, non è affatto paragonabile ad un'attività d'intercettazione delle comunicazioni private, dunque può essere svolta dall'investigatore privato.
Ogni attività di pedinamento deve essere ovviamente corredata da documentazione fotografica o da videoregistrazioni: tale attività può essere svolta dall'investigatore privato anche con l'ausilio di collaboratori.
Per chiarire anche l'aspetto relativo ai soggetti coinvolti nell'attività legislativa, il D.M. 269/2010 distingue le varie figure che partecipano alle fasi dell'investigazione: investigatore privato titolare d'istituto, informatore commerciale titolare d'istituto, investigatore autorizzato dipendente e informatore autorizzato dipendente.

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Controllo minori: quando ci si può rivolgere all'investigatore privato

controllo minoriBullismo, traffico di stupefacenti, abuso di alcol, lesione dell'interesse dei minori in caso di affido: queste sono solo alcune delle delicate occasioni in cui rafforzare un controllo sui minori in pericolo potrebbe diventare indispensabile per la tutela dei loro interessi. La legge riconosce, in questi e in altri casi, il diritto a commissionare investigazioni a soggetti autorizzati, con il compito di scoprire e documentare - attraverso mezzi controllati - fatti che possono essere illustrati in sede giudiziaria.

Alcuni diritti in tema di minori, infatti, coinvolgono interessi e rapporti interpersonali complessi e di estrema delicatezza, che possono essere provati in giudizio solo attraverso l'ausilio professionale di in investigatore privato, autorizzato dalla legge a compiere questo tipo di attività. La salvaguardia dell'interesse del minore, la conoscenza della normativa di settore e l'accesso a mezzi tecnologici e conoscenze specifiche rendono quindi indispensabile rivolgersi, in tutti questi casi, all'ausilio di un'agenzia investigativa. Ma in quali occasioni è bene rivolgersi a un investigatore privato per il controllo dei minori?

L'affido del minore

Nel caso di genitori separati e non conviventi, la responsabilità genitoriale sui figli minorenni è ripartita secondo le disposizioni del giudice, che decide con provvedimento motivato. Se la regola, a partire dal 2006, è quella di preferire l'affidamento congiunto della prole, una riforma del 2013 ha rinforzato le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori.

Questo provvedimento mira a tutelare l'esclusivo interesse del minore, che viene così sottoposto al controllo e alle cure del genitore ritenuto idoneo a provvedervi, mentre il genitore non affidatario conserva solo determinati diritti di visita e il potere di contribuire alle sole decisioni di maggiore rilevanza per la vita del figlio.

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